Tutte le associazioni che nel corso del 2023 hanno retribuito personale anche solo occasionale sono tenute all’invio telematico della Certificazione Unica 2024 direttamente o tramite intermediari abilitati
Il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato ai percipienti e trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
L’associazione che nel corso del 2023 ha retribuito personale (personale dipendente, prestazioni di lavoro autonomo occasionale, professionisti in regime dei minimi D.L. 98/2011 e ai soggetti “minimi forfettari” L. 190/2014) dovrà quindi:
- predisporre la certificazione utilizzando il Modello di Certificazione Unica 2024 (con riferimento ai redditi erogati nel 2023);
- consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 16 marzo anche per posta elettronica;
- inviare la comunicazione entro il 16 marzo all’Agenzia delle Entrate in via telematica.
Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate
La CU 2024 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel.
Le associazioni che devono presentare le CU 2024 possono rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato all’invio telematico.
Si segnala che non è possibile la presentazione della Certificazione Unica in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi per prestazioni occasionali ed i compensi sportivi).
Sanzioni
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.
Documentazione
Istruzioni per il sostituto d’imposta
Per ulteriori informazioni clicca QUI.
Si ricorda
Le associazioni che nel corso dell’anno hanno retribuito personale per lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo o per prestazioni occasionali o di professionisti, sono tenute a presentare il modello 770 e, a seconda dei casi, anche la dichiarazione IRAP.
Modello 770
Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai compensi e alle ritenute operate, distintamente per ogni percipiente, nell’anno solare precedente. È una dichiarazione dei versamenti effettuati e non comporta ulteriori pagamenti.
Il Modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024 esclusivamente per via telematica.
IRAP
Gli enti non commerciali possono essere soggetti passivi dell’Irap anche per la sola attività istituzionale.
La base imponibile è data dalla somma di:
- retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
- compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.
Il modello IRAP deve essere presentato in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per maggiori informazioni relative all’Imposta sui Redditi, si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.