L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe Onlus alla data del 22 novembre 2021.

A partire da oggi e fino all’approvazione da parte della Commissione Europea del nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore, le Onlus che risultano iscritte all’elenco possono perfezionare la loro iscrizione al RUNTS.
È bene specificare che, qualora il parere della Commissione Europea giungesse quest’anno, la data successiva all’approvazione dei nuovi regimi fiscali sarebbe quella del 31 marzo 2023. Nel caso, invece, il parere arrivasse il prossimo anno o –  addirittura – si spingesse più in là, l’iscrizione andrebbe perfezionata entro il 31 marzo 2024 o anche gli anni successivi.

È opportuno in aggiunta precisare che le Onlus che risultano iscritte anche al registro ODV o APS sono oggetto di trasmigrazione e non devono iscriversi al RUNTS. Gli enti iscritti all’Anagrafe Onlus che perfezioneranno la loro iscrizione al RUNTS saranno cancellati dall’Anagrafe, senza obbligo di devolvere il loro patrimonio. Diversamente, gli enti che alla scadenza del 31 marzo dell’anno successivo al parere della Commissione Europea, non si saranno iscritti al RUNTS, saranno obbligati a devolvere il loro patrimonio, relativamente all’incremento patrimoniale realizzato negli anni in cui sono stati iscritti all’Anagrafe Onlus.

L’iscrizione all’Anagrafe Onlus è terminata il 22 novembre 2021, fatta eccezione per le istanze che risultavano pendenti. L’Anagrafe Onlus sarà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al parere della Commissione europea. Fino a quella data l’Anagrafe sarà operativa e le Onlus continueranno a godere delle agevolazioni fiscali vigenti. Però, ogni Ente/Onlus deve sfruttare al massimo questo periodo, per valutare a quale sezione del RUNTS iscriversi: Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Imprese sociali (incluse le cooperative sociali), Reti associative, Società di mutuo soccorso o altri Enti del Terzo Settore. Si tratta di definire il proprio status giuridico tenendo conto del rapporto tra personale volontario e retribuito, commercialità, la gestione delle donazioni e lo stato patrimoniale e conseguentemente modificare lo statuto.