Dal 6 dicembre al 15 gennaio in zona bianca è richiesto il green pass rilasciato solo a vaccinati o guariti dal Covid per accedere a diverse attività svolte anche dagli Enti di tipo associativo.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 novembre 2021, ha approvato il decreto legge 172 del 26 novembre 2021 (GU n. 282 del 26/11/2021) che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il decreto introduce il Green Pass rafforzato, noto anche come “Super Green Pass”, rilasciato unicamente alle persone vaccinate o guarite ed indispensabile per accedere a determinate attività.

Tale certificazione è necessaria – in zona bianca a decorrere dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022, in zona gialla già dal 29 novembre senza alcuna scadenza temporale – per accedere a diverse attività spesso svolte anche dalle associazioni: spettacoli, eventi e competizioni sportive, ristorazione al chiuso (fatta eccezione per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati), musei e luoghi della cultura, fiere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, sale bingo, sale gioco feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Anche gli Enti di tipo associativo che operano in questi settori sono dunque interessati da queste nuove norme e dovranno richiedere il possesso del green pass rafforzato a coloro che vorranno accedere alle attività.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di misure di contenimento e prevenzione della “quarta ondata” che riguardano:

  • obbligo vaccinale e terza dose
  • estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie
  • istituzione del Green Pass rafforzato
  • incremento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE

Viene estesa la vaccinazione obbligatoria a nuove categorie di soggetti, a decorrere dal 15 dicembre 2021, in particolare:

  • personale amministrativo della sanità e della scuola, del comparto difesa (esercito, marina, aeronautica e carabinieri), sicurezza (polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera e corpo forestale, polizia locale) e soccorso pubblico (vigili del fuoco);
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Nei casi in cui non venga provata l’avvenuta vaccinazione, i responsabili dei vari settori coinvolti invitano i soggetti interessati a provvedere all’immunizzazione entro venti giorni. In caso di ulteriore mancato adempimento all’obbligo vaccinale, è prevista la sospensione dall’attività. Durante l’intero periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento.

DURATA DEL GREEN PASS

La durata di validità del green pass è ridotta da 12 a 9 mesi.

OBBLIGO AL POSSESSO DEL GREEN PASS

L’obbligo del possesso della certificazione verde è esteso a ulteriori settori: alberghi e strutture ricettive; spogliatoi per l’attività sportiva (tranne che per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per età o disabilità); servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale (bus, autobus e metropolitana) nei casi in cui i controlli possono essere effettuati a campione.

RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI

Sono stati rafforzati i controlli da parte delle Prefetture, le quali devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’Interno. Si sottolinea che rimangono comunque in vigore i protocolli e le norme riguardanti il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, anche nei luoghi in cui si accede solamente se immunizzati.

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